Statuto
Ai sensi degli articoli 3, 4 e 15 della Costituzione della Repubblica di Croazia e del III capitolo della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (Gazzetta ufficiale n. 155/02, 47/10, 80/10 e 93/11), il Consiglio della minoranza nazionale italiana del Comune di Fažana-Fasana, riunitasi il giorno 16 luglio 2019, emana il seguente
STATUTO
DEL CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA
DEL COMUNE DI FAŽANA-FASANA
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Il presente Statuto disciplina la denominazione, la sede e il territorio sul quale opera il Consiglio della minoranza nazionale italiana del comune di Fažana-Fasana (in seguito nel testo: Consiglio), come pure la rappresentanza e le attività atte al raggiungimento degli obiettivi del Consiglio. Lo Statuto riporta pure le disposizioni in materia di organi del Consiglio, della loro costituzione, elezione e destituzione, nonché di poteri e di modalità di deliberazione, come pure le disposizioni sul patrimonio, sulle modalità di acquisizione dello stesso e su altre questioni significative per l’attività del Consiglio.
Articolo 2.
Il Consiglio è un’istituzione di autogoverno minoritario fondata allo scopo di sviluppare, salvaguardare e tutelare la posizione degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana sul territorio del comune di Fažana-Fasana, come pure di partecipare alla vita pubblica e alla gestione delle attività di carattere locale nell’unità d’autogoverno.
I fondamenti alla base della costituzione del Consiglio sono i seguenti:
- Gli articoli 3, 14, 15 e 43 della Costituzione della Repubblica di Croazia, i quali sanciscono il principio che la libertà, l’uguaglianza e la parità nazionale costituiscano i massimi valori dell’ordinamento costituzionale della Repubblica di Croazia, valori che interessano l’intera popolazione della Repubblica di Croazia a prescindere dall’appartenenza nazionale, religiosa o di altra natura; che nella Repubblica di Croazia tutti gli appartenenti delle varie popolazioni o minoranze godono di pari diritti; come pure la garanzia del diritto alla libera associazione volta alla tutela o all’acquisizione di diritti e obiettivi politici, nazionali, culturali, sociali, economici e di altra natura;
- La Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia (in seguito nel testo: Legge costituzionale), con la quale, tra l’altro, vengono sanciti il diritto alla libertà di espressione, alla libera organizzazione e associazione delle comunità o minoranze etniche e nazionali per la concretizzazione dei loro interessi nazionali e di altro tipo, nel rispetto della Costituzione e della Legge costituzionale, come pure la tutela del diritto paritetico di partecipazione alle attività pubbliche e dei diritti politici, economici, culturali e di altra natura già acquisiti.
Il Consiglio opera basandosi sul principio di trattamento dei diritti degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana della Repubblica di Croazia, quali diritti umani e civili inalienabili,
- nel rispetto del sistema giuridico-costituzionale della Repubblica di Croazia e dei documenti internazionali di rilievo,
- prendendo spunto dai diritti delle comunità o minoranze etniche e nazionali di libera espressione dei diritti nazionali,
- nel pieno rispetto dell’indipendenza, dell’unitarietà, dell’integrità territoriale e dell’ordinamento giuridico e costituzionale della Repubblica di Croazia.
Articolo 3.
La denominazione completa del Consiglio in lingua croata e la seguente:
Vijeće talijanske nacionalne manjine općine Fažana-Fasana,
La denominazione abbreviata è VTNMOFF.
La denominazione integrale del Consiglio in lingua italiana è la seguente:
Consiglio della minoranza nazionale italiana del comune di Fažana-Fasana quella
Abbreviata è CMNICFF.
Articolo 4.
La sede del Consiglio è in Fasana, via Gallesano 4.
Il Consiglio opera sul territorio del comune di Fažana-Fasana.
Articolo 5.
Il Consiglio è persona giuridica non profit.Il Consiglio acquisisce il carattere di persona giuridica con l’iscrizione nel Registro dei consigli delle minoranze nazionali, curato dall’organo statale centrale preposto agli affari amministrativi generali.
Articolo 6.
Il Consiglio ha un proprio timbro.
Il Consiglio prescrive mediante delibera in materia, la forma, il numero e le modalità di uso del suo timbro.
Ogni timbro deve riportare la denominazione completa del Consiglio, scritta in lingua croata e in lingua italiana.
Articolo 7.
Il Consiglio usa i segni ed i simboli, nonché celebra le festività della minoranza nazionale italiana nella Repubblica di Croazia.
I segni e i simboli, nonché le festività della minoranza nazionale italiana della Repubblica di Croazia vengono prescritti dall’organo di coordinamento del Consiglio della minoranza nazionale italiana, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 5 della Legge costituzionale, emanando una delibera in materia.
Il Consiglio, con delibera in materia, disciplina le modalità d’uso di segni e simboli, rispettivamente di celebrazione delle festività della minoranza nazionale italiana sul territorio di competenza.
Articolo 8.
Il Consiglio è rappresentato dal presidente dello stesso e in caso di sua assenza, dal vice presidente del Consiglio.
In situazioni particolari ed eccezionali il Consiglio può essere rappresentato pure da un membro dello stesso, autorizzato con delibera scritta del presidente del Consiglio.
Articolo 9.
Allo scopo di conformare e di promuovere gli interessi comuni, il Consiglio può costituire coordinamenti di consigli delle minoranze nazionali, oppure può aderire agli stessi.
II. OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Articolo 10.
Il Consiglio ha i seguenti obiettivi:
- affermare e concretizzare i diritti nazionali, culturali, istruttivi, sociali, economici e tutti gli altri diritti e interessi individuali e collettivi degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana del comune di Fažana-Fasana;
- tutelare e promuovere l’identità nazionale, culturale e linguistica degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana del comune di Fažana-Fasana;
- creare le condizioni di lavoro per le organizzazioni esistenti e costituire e sviluppare nuove organizzazioni ed istituzioni d’interesse per la minoranza nazionale italiana sul territorio di competenza operativa del Consiglio;
- promuovere la collaborazione all’interno della minoranza nazionale italiana, la collaborazione tra la minoranza nazionale italiana e le restanti minoranze nazionali del comune di Fažana-Fasana, nonché la collaborazione tra organizzazioni e istituzioni nazionali italiane e altre organizzazioni e istituzioni nazionali della Repubblica di Croazia;
- collaborare e promuovere gli interessi con organizzazioni e istituzioni italiane al di fuori della Repubblica di Croazia.
Articolo 11.
Nel raggiungimento dei propri obiettivi il Consiglio collabora con gli organi statali della Repubblica di Croazia e con quelli delle unità d’amministrazione e autogoverno locali, con l’Unione Italiana e con l’ Unione Italiana – Comunità degli Italiani Fasana, con organizzazioni e istituzioni governative e non governative, come pure con organizzazioni e istituzioni internazionali, attuando in tal senso, le seguenti attività:
- Propone agli organi delle unità d’autogoverno le misure di potenziamento della posizione della minoranza nazionale italiana, comprensive di proposte di atti generali per disciplinare le questioni significative per la minoranza nazionale italiana;
- Segnala i candidati per le cariche presso gli organi amministrativi statali e delle unità d’autogoverno;
- Chiede informazioni su qualsiasi questione oggetto di dibattimento presso gli organi di lavoro dell’organo di rappresentanza dell’unità d’autogoverno, inerente alla posizione della minoranza nazionale italiana;
- Esprime pareri e proposte in materia di programmi radiofonici e televisivi di carattere locale e regionale, destinati alle minoranze nazionali o di programmi incentrati sulle questioni minoritarie;
- Analizza e prende posizione in materia di leggi e di altre disposizioni legali (comprese pure le proposte di legge e altre norme in atto di emanazione), che disciplinano diritti nazionali, libertà fondamentali e diritti civili (sistema elettorale; ordinamento, competenze e modalità di lavoro di organi statali, dell’autogoverno e dell’amministrazione locali e altre questioni significative per la minoranza nazionale italiana), e pone in essere diritti civili, personali, economici, sociali, culturali e di altra natura, come pure la libertà degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana e la loro piena parità di diritti nella Repubblica di Croazia, esprimendo pure le proprie proposte, pareri, istanze ed iniziative agli organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario della Repubblica di Croazia;
- Segue l’attuazione della politica di uguaglianza nazionale e di tutela e promozione dell’identità nazionale, culturale e linguistica degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana e inoltra proposte, consigli e pareri in materia al governo locale del territorio di competenza, rispettivamente agli organi e istituzioni statali preposti;
- Ha l’obbligo di rivolgersi al ministero preposto agli affari dell’amministrazione generale qualora ritenesse che un atto generale dell’unità d’autogoverno locale o una sua disposizione sia contraria alla Costituzione, alla Legge costituzionale o a legge specifica che disciplina i diritti e le libertà delle minoranze nazionali. Una nota informativa in materia va inoltrata anche alla giunta dell’unità d’autogoverno e alla Consulta per le minoranze nazionali;
- Esprime le proprie proposte, consigli e pareri in materia di concretizzazione del diritto alla giusta rappresentanza negli organi statali, in quelli dell’autogoverno locale e degli uffici pubblici, ai sensi della Legge costituzionale, di altre leggi e delibere, dello Statuto del comune di Fažana-Fasana e degli atti internazionali approvati dalla Repubblica di Croazia in materia di diritti delle comunità o minoranze etniche e nazionali sull’equa partecipazione e rappresentanza negli affari pubblici, comprensivi degli affari inerenti alla tutela e alla promozione della posizione delle comunità o minoranze etniche e nazionali;
- Organizza consulenze.
III. ELEZIONI, DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
Articolo 12.
I membri del Consiglio (in seguito nel testo: consiglieri) vengono eletti direttamente, con votazione segreta, dagli appartenenti alla minoranza nazionale italiana che vivono sul territorio del comune di Fažana-Fasana.
Il mandato dei consiglieri è quadriennale.
I candidati alla carica di consigliere possono venire proposti dalle associazioni della minoranza nazionale italiana o da almeno 20 appartenenti alla stessa, residenti sul territorio del comune di Fažana-Fasana.
Per la procedura e l’elezione dei consiglieri trovano giusta applicazione le disposizioni di legge che disciplinano l’elezione dei membri degli organi di rappresentanza delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Articolo 13.
I consiglieri hanno i seguenti diritti e doveri:
- eleggere e venire eletti negli organi del Consiglio;
- partecipare ai lavori in sede di riunioni del Consiglio, alle discussioni e alle elezioni in seno alle stesse,
- partecipare al compimento delle attività del Consiglio e contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi,
- partecipare alle riunioni degli organi di lavoro del Consiglio e intervenirvi, e votare in sede di organi di lavoro di cui sono membri,
- essere informati sul lavoro e sulla gestione fianziario-materiale del Consiglio,
- esprimere proposte, pareri e obiezioni all’attività del Consiglio e dei suoi organi;
- attenersi alle disposizioni del presente Statuto e degli altri atti generali del Consiglio,
- custodire i dati di cui vengono a conoscenza durante l’espletamento dei compiti consiliari contrassegnati con la dicitura “confidenziali”,
- tutelare e promuovere la reputazione del Consiglio.
I consiglieri possono godere pure di altri diritti e doveri prescritti dalle disposizioni del presente Statuto o da altri atti del Consiglio.
Articolo 14.
Il mandato consiliare si estingue nei seguenti casi:
- con l’inoltramento delle dimissioni in forma scritta o orale messa a verbale,
- se con delibera giudiziaria passata in giudicato gli sia stata tolta l’abilità lavorativa,
- se con sentenza di tribunale passata in giudicato sia stato condannato al carcere, senza la condizionale, per un periodo superiore ai 6 mesi,
- per decesso.
Nel momento in cui ai sensi di disposizioni di legge e del presente Statuto trovino adempimento i requisiti per l’estinzione del mandato di consigliere, lo stesso cessa per il consigliere nella data di emanazione della delibera di estinzione del mandato da parte del Consiglio.
In caso di decesso, il mandato consiliare cessa alla data del decesso.
Alla scadenza del mandato del Consiglio, i consiglieri continuano a svolgere le proprie mansioni fino alla costituzione del nuovo Consiglio.
Il giorno di costituzione del Consiglio si estingue il mandato dei consiglieri del Consiglio precedente.
Articolo 15.
I consiglieri possono godere del diritto a un regolare compenso, rispettivamente all’indennizzo delle spese derivanti dall’attività nel Consiglio, dell’altezza massima prevista con delibera del dirigente dell’organo statale centrale preposto all’amministrazione generale.
IV. ORGANIZZAZIONE, COMPOSIZIONE E ORGANI DEL CONSIGLIO
Articolo 16.
Il Consiglio è costituito da 10 consiglieri.
Il Consiglio può dibattere e deliberare se in sede di riunione consiliare è presente la maggioranza dei consiglieri ed emana le delibere con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.
Qualora alla riunione non si presentasse la maggioranza di tutti i membri del Consiglio, il presidente convoca una nuova riunione entro il termine di 8 (otto) giorni.
Il Consiglio emana con maggioranza assoluta di voti, di tutti i consiglieri, lo Statuto, il Regolamento di lavoro, il Programma di lavoro, il Piano finanziario e il Bilancio consuntivo; decide sull’elezione e sulla destituzione del presidente e del vice presidente, sulla costituzione, rispettivamente sull’adesione ad un organo di coordinamento della minoranza nazionale italiana, sulla nomina e sulla destituzione dei rappresentanti fissi del Consiglio presso l’organo di coordinamento della minoranza nazionale italiana e in materia di altri casi prescritti dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento di lavoro del Consiglio.
Il Consiglio delibera con votazione palese, fatta eccezione nei casi di elezione e di destituzione del presidente e del vice presidente, come pure qualora l’elezione segreta fosse richiesta dal presidente o da 1/3 dei consiglieri.
Articolo 17.
La riunione viene convocata dal presidente, nel rispetto del programma di lavoro, almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi.
La riunione va convocata in forma scritta, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto alla data di riunione prevista.
L’invito riporta i dati sul luogo e l’ora di riunione e la proposta di ordine del giorno. All’invito va pure allegato il materiale sulle questioni messe all’ordine del giorno.
In via eccezionale, in casi urgenti, il Consiglio può essere convocato pure in un termine più breve, con la consegna del materiale direttamente in sede di riunione.
Articolo 18.
Il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l’ha richiesta 1/3 di consiglieri.
Una tale richiesta di riunione straordinaria va inoltrata al presidente in forma scritta, completa di motivazione della domanda di riunione straordinaria, di proposta dell’ordine del giorno, di materiale per i singoli punti all’ordine del giorno e di firme dei proponenti.
Qualora il presidente non convocasse la riunione entro il termine previsto e con l’ordine del giorno previsto nella domanda di convocazione, la riunione verrà convocata dal consigliere nominato da tutti i richiedenti.
La riunione del Consiglio convocata dai consiglieri viene presieduta dal presidente del Consiglio o dal suo sostituto, se presenti in sede di riunione. In caso contrario, la riunione viene presieduta dalla persona che ha firmato l’invito della riunione, o da quella eletta dai membri mediante maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
Articolo 19.
Sulle riunioni del Consiglio e dei suoi organi di lavoro va tenuto un verbale.
Il verbale abbreviato completo di firma dei membri del Consiglio (organo di lavoro) presenti e assenti, completo di conclusioni o delibere emanate, viene verificato alla prima riunione successiva del Consiglio (organo di lavoro).
Il verbale va obbligatoriamente firmato dal presidente del Consiglio (organo di lavoro) o dalla persona che ha presieduto la riunione e dal verbalista.
Articolo 20.
Il Consiglio ha i seguenti diritti e doveri:
- emana e interpreta lo Statuto,
- emana e interpreta il Regolamento di lavoro,
- emana il Programma di lavoro,
- emana il Piano finanziario e approva il Bilancio consuntivo, su proposta del Comitato per le questioni finanziarie,
- emana la delibera sulle modalità di espletamento delle attività professionali, amministrative, tecniche e di altra natura,
- emana la delibera sull’ingaggio di professionisti per le esigenze del Consiglio e sui compensi e indennizzi d’ingaggio professionale,
- emana la delibera sul cambiamento di indirizzo della sede del Consiglio,
- emana la delibera sulla costituzione o sull’adesione ad organo di coordinamento della minoranza nazionale italiana sul territorio della Repubblica di Croazia,
- emana la delibera sulle forme di collaborazione/associazione con/a organi di altre minoranze nazionali, Unione Italiana, Unione Italiana - Comunità degli italiani Fasana, organizzazioni non governative e altre organizzazioni e istituzioni nel paese e all’estero,
- elegge e destituisce il presidente,
- elegge e destituisce il vice presidente,
- elegge e destituisce i rappresentanti fissi e i loro vice nell’organo di coordinamento della minoranza nazionale italiana,
- nomina e destituisce, su proposta del presidente del Consiglio, i presidenti degli organi di lavoro,
- conferma la nomina dei membri degli organi di lavoro,
- propone i membri della Consulta delle minoranze nazionali dalle file dei membri del consiglio delle minoranze nazionali,
- analizza e approva le relazioni di tutti gli organi di lavoro da esso eletti e nominati,
- delibera sul diritto di rappresentanza del Consiglio,
- emana la delibera sull’estinzione del mandato dei membri del Consiglio,
- collabora con gli organi di rappresentanza, esecutivi e amministrativi del comune di Fažana-Fasana, avendo il diritto di essere informato su tutte le azioni indirizzate agli appartenenti della minoranza nazionale italiana,
- decide in materia di attestati di benemerenza e premi, svolge anche altre attività che gli competono ai sensi della legge e del presente Statuto.
Ogni consigliere ha il diritto di proporre atti e delibere di competenza del Consiglio.
Lo Statuto, il Piano finanziario e il Bilancio consuntivo vanno pubblicati sul bollettino ufficiale del comune di Fažana-Fasana.
Articolo 21.
Gli organi del Consiglio sono i seguenti:
- Presidente,
- Vice presidente.
Gli organi di lavoro fissi del Consiglio sono:
- Il Comitato per le questioni finanziarie,
- Il Comitato per la stesura del Programma di lavoro.
I membri degli organi di lavoro vengono eletti e destituiti con maggioranza assoluta di tutti i membri del Consiglio.
Su proposta di un comitato, il Consiglio può costituire pure sub-comitati e concedere ad essi mediante delibera di costituzione competenze in una parte di sfera delle competenze del singolo comitato. I sub-comitati rispondono al Consiglio della propria attività.
Per lo svolgimento di determinate attività e compiti, il Consiglio può istituire organi di lavoro temporanei, le cui competenze, composizione e organizzazione di lavoro vengono disciplinate con l’atto di costituzione.
Le competenze, l’organizzazione e le modalità di lavoro degli organi di lavoro del Consiglio vengono disciplinate nel dettaglio mediante il Regolamento di lavoro del Consiglio.
Articolo 22.
Il Consiglio ha un presidente.
Il Consiglio elegge il presidente dalle file dei consiglieri, con votazione segreta.
Per l’elezione o la destituzione del presidente è richiesta la maggioranza dei voti dei consiglieri.
Se richiesto in forma scritta da 1/3 dei consiglieri, il Consiglio delibera sulla destituzione del presidente.
Il mandato del presidente è di 4 anni.
Il presidente ha diritto a un compenso regolare dell’importo massimo prescritto con delibera del dirigente dell’organo statale centrale dell’amministrazione generale, rispettivamente all’indennizzo delle spese derivanti dall’attività nel Consiglio.
Il presidente del Consiglio ha i seguenti diritti e doveri:
- Rappresenta, anche legalmente, il Consiglio,
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio proponendone l’ordine del giorno,
- Garantisce il corretto e legale lavoro del Consiglio,
- Attua le delibere del Consiglio e risponde al Consiglio del proprio operato,
- Cura la procedura di emanazione e stabilisce il testo emendato degli atti generali e di altro tipo del Consiglio,
- Armonizza i rapporti di collaborazione con i consigli delle altre minoranze nazionali sul territorio di competenza del Consiglio,
- Armonizza i rapporti di collaborazione con l’Unione Italiana e con l’ Unione italiana-Comunità degli Italiani Fasana,
- Armonizza l’attività dei rappresentanti fissi del Consiglio nell’organo di coordinamento del Consiglio della minoranza nazionale italiana,
- Nomina e scioglie gli organi di lavoro temporanei, concedendo ad essi con atto di costituzione quella parte di competenze della sfera che ad esso compete,
- Propone i candidati alla carica di presidente degli organi di lavoro del Consiglio,
- Sottoscrive gli atti generali e di altra natura emanati dal Consiglio,
- Sottoscrive i documenti finanziari ed ha il potere di firma per gli ordini di spesa nel rispetto del piano finanziario del Consiglio,
- Approva, tenendo conto dei mezzi disponibili, i viaggi che i consiglieri fanno in funzione della presentazione del Consiglio nel paese e all’estero,
- Inoltra la domanda di assicurazione dei mezzi per l’attività del Consiglio,
- Cura la tutela dei diritti e l’ottemperamento degli obblighi da parte dei consiglieri,
- Cura il carattere pubblico dell’attività del Consiglio e stabilisce quali documenti e dati vadano ritenuti confidenziali,
- Cura la gestione della documentazione di lavoro e la tenuta dell’archivio del Consiglio,
- Cura la tenuta, la verifica e l’archiviazione dei verbali delle riunioni del Consiglio.
Il presidente si occupa pure di altre attività prescritte dalla legge, dal presente Statuto e da altri atti del Consiglio.
Articolo 23.
In caso di destituzione da parte del Consiglio del presidente dello stesso, i compiti che gli competono vengono svolti dal vice presidente del Consiglio fino all’elezione del nuovo presidente.
Il Consiglio ha l’obbligo di eleggere il nuovo presidente entro il termine di 30 giorni dalla data di emanazione della delibera di destituzione.
Qualora il Consiglio non eleggesse il presidente entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la situazione insorta va comunicata alla Consulta delle minoranze nazionali.
Articolo 24.
Il Consiglio ha un vice presidente.
Il Consiglio elegge il vice presidente dalle file dei consiglieri mediante votazione segreta.
Per l’elezione o la destituzione del vice presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri.
il Consiglio delibera in materia di destituzione del vice presidente, se richiesto in forma scritta da 1/3 dei consiglieri.
Il mandato del vice presidente dura 4 anni.
Il vice presidente risponde del proprio operato al Consiglio.
Il vice presidente sostituisce il presidente del Consiglio nello svolgimento dei suoi compiti, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
I requisiti e le procedure con le quali il vice presidente si assume i compiti che competono al presidente, vengono disciplinati con il Regolamento di lavoro.
Il vice presidente coadiuva il presidente nell’ottemperamento dei suoi doveri e svolge quelle attività della sfera di competenza di quest’ultimo per le quali viene autorizzato.
V. PATRIMONIO, FINANZIAMENTO E UFFICIO TECNICO DEL
CONSIGLIO
Articolo 25.
Il Consiglio dispone del proprio patrimonio con la cura del buon padre di famiglia.
Il Consiglio risponde dei propri obblighi con il suo intero patrimonio.
Il patrimonio del Consiglio è costituito da beni immobili e mobili.
Il patrimonio del Consiglio deve essere registrato nei libri contabili, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
In caso di estinzione del Consiglio, il suo patrimonio viene dato in amministrazione e custodia all’Unione Italiana - Comunità degli Italiani Fasana. Il patrimonio consegnato in uso e in custodia all’ Unione italiana - Comunità degli Italiani Fasana verrà restituito al Consiglio immediatamente all’atto della sua ricostituzione.
Articolo 26.
Ai sensi della Legge costituzionale, il comune di Fažana-Fasana assicura i mezzi per l’attività del Consiglio, comprensivi di quelli per l’espletamento dei compiti amministrativi e può garantire pure i mezzi per l’attuazione di determinate attività fissate con Programma di lavoro del Consiglio.
I mezzi materiali e finanziari per l’attività del Consiglio vengono assicurati attingendo alle seguenti fonti:
- Dotazioni del bilancio statale della Repubblica di Croazia,
- Mezzi ricevuti da organizzazioni e istituzioni internazionali,
- donazioni,
- doni,
- eredità,
- introiti propri,
- altri introiti ai sensi della legge.
I mezzi si possono sfruttare solamente per attività e lavori significativi per la minoranza nazionale italiana, fissati nel Programma di lavoro del Consiglio.
L’attività finanziaria del Consiglio deve essere registrata nei libri contabili e gestita nel rispetto delle disposizioni vigenti che disciplinano la gestione di organizzazioni non profit.
Il Consiglio ha un proprio conto bancario e può avere pure un conto bancario in valuta estera.
Con propria delibera il Consiglio nomina le persone preposte alla gestione materiale e finanziaria e quelle preposte all’autorizzazione e alla firma della documentazione dei movimenti di cassa, se con il presente Statuto o con altro atto non viene stabilito diversamente.
Con un proprio atto il Consiglio può, quando necessario, disciplinare nei dettagli la gestione materiale e finanziaria del Consiglio.
Gli introiti e le spese del Consiglio vengono definiti mediante il Piano finanziario, che va emanato per il singolo anno solare e i finanziamenti vengono posti in essere ai sensi del Piano finanziario e delle delibere del Consiglio. Alla conclusione dell’anno per il quale è stato emanato il Piano finanziario, va compilato il Bilancio consuntivo.
Eventuali utili rispetto alle spese vanno riportati nell’anno successivo e usati per finanziare l’attività del Consiglio.
Articolo 27.
Per lo svolgimento delle attività professionali, amministrative, finanziario-materiali, tecniche e di altra natura per le proprie esigenze, il Consiglio può costituire un Ufficio tecnico.
L’Ufficio tecnico è costituito da una o più persone ingaggiate per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo precedente del presente articolo.
Con atti in materia il Consiglio disciplina tutte le questioni inerenti alla costituzione e all’operato dell’Ufficio tecnico, compresi pure i diritti e le responsabilità delle persone ingaggiate.
Il Consiglio può con contratto in materia, organizzare l’Ufficio tecnico in collaborazione con altri Consigli, organizzazioni e istituzioni della minoranza nazionale italiana, con organi dell’autogoverno locale, rispettivamente regionale, o in altro modo.
Nel caso descritto al paragrafo precedente del presente articolo, con contratto particolare verranno disciplinate tutte le questioni inerenti alla costituzione e all’attività dell’Ufficio tecnico, comprensive pure dei diritti e delle responsabilità delle persone ingaggiate.
VI. CONCRETIZZAZIONE DEL CARATTERE PUBBLICO
DELL’ATTIVITÀ
Articolo 28.
L’attività del Consiglio ha carattere pubblico.
Il carattere pubblico viene garantito e concretizzato mediante l’informazione puntuale ed esatta degli appartenenti e delle associazioni della minoranza nazionale.
I rappresentanti dei mezzi di informazione pubblica possono partecipare alle riunioni del Consiglio e informare l’opinione pubblica sull’attività del Consiglio e dei suoi organi, rispettivamente il Consiglio può rivolgersi all’opinione pubblica mediante comunicati trasmessi ai mezzi d’informazione pubblica.
L’invito ai mezzi d’informazione pubblica di partecipazione alle riunioni del Consiglio viene trasmesso da chi convoca la riunione.
Per la massima concretizzazione del carattere pubblico dell’attività del Consiglio, questi può pubblicare un proprio foglio informativo, nel rispetto delle disposizioni sull’informazione pubblica. La delibera sulla pubblicazione del foglio viene emanata dal Consiglio.
Se necessario il Consiglio pubblica anche altre forme di informazione pubblica (pubblicazioni periodiche, bollettini, manifesti, ecc.), nel rispetto delle disposizioni in materia di attività editoriale
VII. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Il testo unico del presente Statuto viene emanato e applicato in lingua croata e in lingua italiana.
In caso di diversa interpretazione delle disposizioni in lingua croata, rispettivamente in lingua italiana nel traffico giuridico, fa fede la disposizione scritta in lingua croata.
Articolo 30.
Il presente Statuto entra in vigore l’ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale del comune di Fažana-Fasana”.